Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Sigarette contenenti tabacco : contenenti garofano da Unione europea in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Sigarette contenenti tabacco : contenenti garofano' è: 2402201000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Sigarette contenenti tabacco : contenenti garofano, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Unione europea (EU).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Sigarette contenenti tabacco : contenenti garofano.

- Accordo UE/Canada: merci reimportate (EUCA)

Preferenze tariffarie (CD727)
Dal 21/09/2017
Base Legale: D0037/17
Dazio applicabile
0.00 %

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Dichiarazione della sottovoce soggetta a restrizioni (peso netto/unità supplementare) (CD651)
Dal 01/01/2018
Base Legale: R0952/13
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
R1 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
2.000/KGM
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto
R2 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
0.500/KGM
Dichiarazione della sottovoce autorizzata
R3 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
0.000/KGM
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto
Unità supplementare
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Unità supplementari
Dazio paesi terzi
Dal 01/07/2000
Base Legale: R2204/99
Dazio applicabile
10.00 %

- Spazio Economico Europeo (EEA)

Preferenze tariffarie (CD303)
Dal 21/09/2017
Base Legale: D0138/04
Zone Escluse: Liechtenstein (LI)
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

CD727 - L'ammissibilità al beneficio di questa preferenza è soggetta alla presentazione di una dichiarazione di origine attestante l'origine EU delle merci, nell'ambito dell'accordo economico e commerciale globale Canada-Unione Europea (CETA).

CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.

CD303 - L'esenzione dai dazi doganali o la riduzione dei medesimi saranno concesse su richiesta specifica espressa dal dichiarante nella casella 44 ("Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni") del documento amministrativo unico (DAU)