Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Tonni rossi dell'atlantico (thunnus thynnus) da Singapore in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Tonni rossi dell'atlantico (thunnus thynnus)' è: 0301941000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Tonni rossi dell'atlantico (thunnus thynnus), oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Singapore (SG).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Tonni rossi dell'atlantico (thunnus thynnus).
- Tutti i paesi terzi (ALLTC)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: Faroe Islands (FO), Liechtenstein (LI), Switzerland (CH), Andorra (AD), Iceland (IS), Greenland (GL), Norway (NO), San Marino (SM)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 640 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento N 853 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 640 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE), conforme alle disposizioni del regolamento (EC) No 282/2004, utilizzato per i controlli veterinari degli animali vivi
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2007
Base Legale: R2658/87
16.00 %
Dal 01/01/2012
Base Legale: R0640/10
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 047 |
Importazione autorizzata |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 041 |
Importazione autorizzata |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione non autorizzata |
C 047 - Documento ICCAT di cattura del tonno rosso
C 041 - Certificato di riesportazione ICCAT per il tonno rosso (Regolamento UE n. 640/2010, L 194)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
CD624 - L'importazione di prodotti di origine animale è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (GUCE L 21)
CD625 - L'importazione di animali vivi è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE per gli animali rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione (GUCE L 49)
CD378 - Ogni quantitativo di tonno rosso importato nel territorio dell’Unione o esportato o riesportato da quest’ultimo, è accompagnato a da un documento di cattura convalidato o da un certificato di riesportazione di tonno rosso convalidato. Sono vietate le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di tonno rosso che non siano accompagnati da un documento di cattura e, ove applicabile, anche da un certificato di riesportazione compilati e convalidati (Regolamento UE n. 640/2010, GUCE L 194 ).
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.