Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Piriti di ferro non arrostite da Repubblica Democratica del Congo in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Piriti di ferro non arrostite' è: 2502000000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Piriti di ferro non arrostite, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Repubblica Democratica del Congo (CD).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Piriti di ferro non arrostite.

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Controllo all'importazione – Rifiuti (CD572),(CD573),(CD574),(CD577)
Dal 18/08/2016
Base Legale: R1013/06
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
E1 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
C 672
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E2 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
C 669
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E3 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
Y 923
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E4 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
20.000/KGM
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E5 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo
I6 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
C 672
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
I7 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
C 670
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
I8 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
Y 923
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
I9 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
20.000/KGM
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
I10 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 672 - Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) - Articolo 18 e allegato VII
C 669 - Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 190) - Articolo 4 e allegato IA
Y 923 - Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)
C 672 - Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) - Articolo 18 e allegato VII
C 670 - Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 190) - Articolo 4 e allegato IB
Y 923 - Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)
Dazio paesi terzi
Dal 15/09/1994
Base Legale: R2658/87
Dazio applicabile
0.00 %

- SPG (R 12/978) - Allegato IV (SPGA)

Preferenze tariffarie
Dal 01/01/2014
Base Legale: R0978/12
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

CD572 - I rifiuti menzionati nell'Articolo 3 (paragrafo 1) del Regolamento CE n. 1013/2006 sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

CD573 - I rifiuti menzionati nell'Articolo 3 (paragrafo 2) del Regolamento CE n. 1013/2006 sono soggetti agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 del medesimo regolamento, se la quantità dei rifiuti spediti supera 20|kg.

CD574 - Se i rifiuti elencati nell'Allegato III (elenco verde) presentano certe caratteristiche di pericolo, questi ultimi sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero elencati nell'Allegato IV (elenco ambra). Vedasi Articolo n.3 (paragrafo 3) del Regolamento CE n. 1013/2006.

CD577 - Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio (Articolo 3 (paragrafo 4) del Regolamento CE n.1013/2006) allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. In luogo di tale procedura si applicano le regole per le informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti (Articolo 18 del Regolamento CE n.1013/2006). Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio è determinato in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25|kg.