Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare X. composti organo-inorganici; composti eterociclici; acidi nucleici e loro sali, e solfonammidi : composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno : altri : safrolo da Norvegia in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'X. composti organo-inorganici; composti eterociclici; acidi nucleici e loro sali, e solfonammidi : composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno : altri : safrolo' è: 2932940000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di X. composti organo-inorganici; composti eterociclici; acidi nucleici e loro sali, e solfonammidi : composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno : altri : safrolo, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Norvegia (NO).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare X. composti organo-inorganici; composti eterociclici; acidi nucleici e loro sali, e solfonammidi : composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno : altri : safrolo.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/07/2016
Base Legale: R2658/87
0.00 %
Dal 01/07/2015
Base Legale: R0111/05
C1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento L 135 |
Immissione in libera pratica autorizzata |
C2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | L'immissione in libera pratica non è autorizzata |
L 135 - Autorizzazione di importazione (precursori) rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stabilito l'importatore
Dal 01/01/1996
Base Legale: R3009/95
6.50 %
- Spazio Economico Europeo (EEA)
Dal 01/07/2007
Base Legale: D0001/94
0.00 %
EU003 - Conformemente alle disposizioni speciali di cui al titolo II, punto A. 3., delle disposizioni preliminari della Nomenclatura combinata, la sospensione dei dazi doganali per prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.
TM510 - 1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi classificate con i codici NC 8901 10 10; 8901 20 10; 8901 30 10; 8901 90 10; 8902 00 10; 8903 91 10; 8903 92 10; 8904 00 10; 8904 00 91; 8905 10 10; 8905 90 10; 8906 10 00; 8906 90 10 ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi. 2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per: a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento: 1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri, o 2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme; b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.
CD437 - "Autorizzazione di importazione e condizioni specifiche per l'importazione" - vedansi articoli 20-25 del Regolamento (CE) n. 111/05 (GU L 22), entrato in vigore Regolamento (CE) n. 1277/05 (GU L 202).
TM135 - La sorveglianza non si applica alle miscele e prodotti naturali contenenti sostanze classificate e composti in modo che le sostanze classificate non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i medicinali veterinari quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
CD303 - L'esenzione dai dazi doganali o la riduzione dei medesimi saranno concesse su richiesta specifica espressa dal dichiarante nella casella 44 ("Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni") del documento amministrativo unico (DAU)