Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Succo di altra singola frutta o di altri singoli ortaggi e legumi : altri : altri : di valore superiore a 30|€ per 100|kg di peso netto, con zuccheri addizionati : altri da Myanmar/Birmania in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Succo di altra singola frutta o di altri singoli ortaggi e legumi : altri : altri : di valore superiore a 30|€ per 100|kg di peso netto, con zuccheri addizionati : altri' è: 2009897900. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Succo di altra singola frutta o di altri singoli ortaggi e legumi : altri : altri : di valore superiore a 30|€ per 100|kg di peso netto, con zuccheri addizionati : altri, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Myanmar/Birmania (MM).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Succo di altra singola frutta o di altri singoli ortaggi e legumi : altri : altri : di valore superiore a 30|€ per 100|kg di peso netto, con zuccheri addizionati : altri.

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Controllo all’importazione di prodotti biologici (CD808)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 644
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 929
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B3 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Dazio paesi terzi
Dal 01/01/2012
Base Legale: R1006/11
Dazio applicabile
16.80 %
Dichiarazione della sottovoce soggetta a restrizioni (valore) (CD651)
Dal 01/02/2013
Base Legale: R0927/12
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
M1 Il prezzo dichiarato deve essere uguale o superiore al prezzo minimo/ prezzo di riferimento (vedasi componenti)
0.301EUR/KGM
Dichiarazione della sottovoce autorizzata
M2 Il prezzo dichiarato deve essere uguale o superiore al prezzo minimo/ prezzo di riferimento (vedasi componenti)
0.000EUR/KGM
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto

- SPG (R 12/978) - Allegato IV (SPGA)

Preferenze tariffarie
Dal 01/01/2014
Base Legale: R0978/12
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.

CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.