Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe : altri : imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo : altri : di lunghezza inferiore o uguale a 7,5|m da Marocco in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe : altri : imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo : altri : di lunghezza inferiore o uguale a 7,5|m' è: 8903929100. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe : altri : imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo : altri : di lunghezza inferiore o uguale a 7,5|m, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Marocco (MA).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe : altri : imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo : altri : di lunghezza inferiore o uguale a 7,5|m.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento L 100 |
Immissione in libera pratica autorizzata |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | L'immissione in libera pratica non è autorizzata |
L 100 - Licenza di importazione "sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Dal 01/01/2019
Base Legale: R0517/14
C1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 057 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
C2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 079 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
C3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 950 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
C4 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 951 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
C5 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 057 - Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2016/879
C 079 - Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2016/879
Y 950 - Merci diverse dalle apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi
Y 951 - Esenzioni dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014
Dal 01/01/1997
Base Legale: R1734/96
1.70 %
CD584 - L'immissione in libera pratica nella Comunità è subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione, conforme alle disposizioni dell'articolo n. 15 del Regolamento (CE) n. 1005/2009 (OJ L 286).
TM115 - Gli scambi (importazione/esportazione) con un paese che non è parte del protocollo di Montreal possono essere autorizzati soltanto in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2009.
CD584 - L'immissione in libera pratica nella Comunità è subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione, conforme alle disposizioni dell'articolo n. 15 del Regolamento (CE) n. 1005/2009 (OJ L 286).
TM115 - Gli scambi (importazione/esportazione) con un paese che non è parte del protocollo di Montreal possono essere autorizzati soltanto in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2009.
CD587 - I prodotti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014 sono importati con un’etichetta in conformità all’articolo 12.
CD786 - REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 Articolo 14 Precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi A decorrere dal 1 o gennaio 2017 le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse in commercio unicamente se gli idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature sono considerati all’interno del sistema di quote di cui al capo IV.
CD787 - Una dichiarazione di conformità può fare riferimento a un'autorizzazione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 soltanto se tale autorizzazione è debitamente registrata nel registro istituito a norma dell'articolo 17 dello stesso regolamento