Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti : altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica : altre calzature : che ricoprono la caviglia : con puntale protettivo di metallo da Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti : altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica : altre calzature : che ricoprono la caviglia : con puntale protettivo di metallo' è: 6402911000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti : altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica : altre calzature : che ricoprono la caviglia : con puntale protettivo di metallo, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) (XK).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti : altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica : altre calzature : che ricoprono la caviglia : con puntale protettivo di metallo.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/07/2016
Base Legale: R2658/87
0.00 %
Dal 15/08/2009
Base Legale: R1523/07
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 922 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
Y 922 - Altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e di gatto in conformità del Regolamento CE N. 1523/2007 (GUCE L 343)
Dal 01/01/2007
Base Legale: R2261/98
17.00 %
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
EU003 - Conformemente alle disposizioni speciali di cui al titolo II, punto A. 3., delle disposizioni preliminari della Nomenclatura combinata, la sospensione dei dazi doganali per prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.
TM510 - 1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi classificate con i codici NC 8901 10 10; 8901 20 10; 8901 30 10; 8901 90 10; 8902 00 10; 8903 91 10; 8903 92 10; 8904 00 10; 8904 00 91; 8905 10 10; 8905 90 10; 8906 10 00; 8906 90 10 ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi. 2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per: a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento: 1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri, o 2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme; b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.
CD568 - Sono vietate la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. (Art .3 del Regolamento (CE) n. 1523/2007)