Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15|000|kg da Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15|000|kg' è: 8802400000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15|000|kg, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) (XK).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15|000|kg.

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Restrizione all'immissione in libera pratica (CD584),(TM115)
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
L 100
Immissione in libera pratica autorizzata
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento L'immissione in libera pratica non è autorizzata

Legenda certificati:
L 100 - Licenza di importazione "sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
Restrizione all'immissione in libera pratica (CD584),(TM115)
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Unità supplementare
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Unità supplementari
Dichiarazione della sottovoce soggetta a restrizioni (peso netto/unità supplementare) (CD651)
Dal 01/02/2013
Base Legale: R0927/12
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
R1 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
15,000.001/KGM
Dichiarazione della sottovoce autorizzata
R2 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
0.000/KGM
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto
Legenda misure:

CD584 - L'immissione in libera pratica nella Comunità è subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione, conforme alle disposizioni dell'articolo n. 15 del Regolamento (CE) n. 1005/2009 (OJ L 286).

TM115 - Gli scambi (importazione/esportazione) con un paese che non è parte del protocollo di Montreal possono essere autorizzati soltanto in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2009.

CD584 - L'immissione in libera pratica nella Comunità è subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione, conforme alle disposizioni dell'articolo n. 15 del Regolamento (CE) n. 1005/2009 (OJ L 286).

TM115 - Gli scambi (importazione/esportazione) con un paese che non è parte del protocollo di Montreal possono essere autorizzati soltanto in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2009.

CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.